Statuto
Statuto del movimento politico Patto Italia
Articolo 1 – Denominazione, sede. Principi e valori
È costituita una associazione politica non riconosciuta denominata “PATTO ITALIA”. L’associazione ha sede legale in Roma (RM); lo spostamento dell’indirizzo nell’ambito dello stesso comune da parte del Presidente o comunque dell’organo amministrativo non determina una modifica statutaria. Patto Italia è un partito che si riconosce nei valori del patriottismo repubblicano ed intende rinnovare l’Italia con riforme che promuovano l’integrazione e la coesione sociale e nazionale, restituiscano produttività e competitività al sistema Paese, valorizzino il patrimonio culturale e civile dell’Italia, affermino i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione. I principi a fondamento dell’azione politica di Patto Italia saranno espressi nel “Patto per l’Italia” i cui contenuti originano dai valori fondamentali della dignità della persona, della libertà e della solidarietà, insieme alla libertà di impresa e all’economia sociale di mercato e saranno approvati nel corso della prima Assemblea Programmatica del Movimento politico. Patto Italia difende e promuove l’autonomia della società civile quale condizione per la piena realizzazione della persona umana. Patto Italia ha il fine di garantire la dignità spirituale e le aspirazioni economiche e sociali del Popolo Italiano, nel rispetto delle sue tradizioni di civiltà ed unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà personale e di solidarietà generale, nella costante adesione ai principi democratici e alle regole delle istituzioni rappresentative. Patto Italia persegue l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione, favorisce la partecipazione civile e politica di tutti i cittadini, riconoscendo il pieno pluralismo degli orientamenti individuali. Promuove il principio delle pari opportunità ai fini dell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Si impegna altresì ad esigere dai propri iscritti ed eletti l’adempimento con disciplina ed onore delle funzioni pubbliche. Assume quali valori e regole da condividere, la lealtà, l’osservanza degli impegni presi e la reciprocità affinché si alimenti il rapporto fiduciario tra i suoi componenti e si accresca il complessivo capitale sociale della comunità umana e politica che rappresenta. Patto Italia si propone di valorizzare l’impegno civile e la partecipazione politica dei cittadini come base della propria organizzazione interna. Intende, inoltre, promuovere l’unità nella diversità, caratteristica della Nazione italiana, secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà, privilegiando l’autonomia organizzativa regionale e locale ed esaltando la partecipazione ai processi decisionali.
Articolo 2 – Simbolo
Il simbolo dell’associazione “Patto Italia” è rappresentato da: “Nel cerchio con contorno esterno blu e contorno interno bianco, su sfondo azzurro, diviso orizzontalmente, nella parte più alta con divisione curva verso il basso è presente il tricolore, nella restante parte bassa, è presente sulla prima riga, la scritta stampatello a caratteri più grandi “PATTO” con la lettera “P” in verde, le lettere “ATT” in bianco e la lettera “O” in rosso. Sotto, in caratteri più piccoli, la scritta di colore bianco, in stampatello “ITALIA” con, ai lati, all’inizio e alla fine, due fregi di colore bianco più sottili verso le estremità esterne”. Gli organi, anche territoriali, dell’Associazione possono disporre eventuali modifiche del simbolo, ai soli fini elettorali, nelle elezioni amministrative, regionali e nazionali, purché autorizzati dall’Ufficio di Presidenza. Ogni deliberazione relativa a cambiamenti, modifiche o sostituzioni del simbolo che non abbiano finalità elettorale, devono essere deliberate dal Congresso o dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza qualificata dei due terzi.
Articolo 3 – Iscritti e aderenti
Possono iscriversi a Patto Italia, nelle modalità previste dal regolamento e previo versamento della quota annuale di iscrizione, tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea e tutti i residenti sul territorio nazionale, dal compimento del sedicesimo anno di età, che si riconoscano nei principi e nelle finalità indicate all’Art. 1. L’iscrizione può essere rifiutata dagli organi centrali e periferici solo per violazione del codice etico, che l’Assemblea Nazionale approverà ai sensi delle determinazioni dell’Assemblea costituente e dei valori e principi statutari. E’ espressamente consentita ad ogni iscritto la partecipazione a movimenti civici privi di rappresentatività nazionale. Ogni singolo iscritto ha diritto di esprimere un voto nelle assemblee elettive cui sia legittimato a partecipare. L’esercizio del diritto di voto è libero, segreto e non delegabile. L’elettorato passivo è esteso a tutti gli iscritti.
Articolo 4 – Organizzazione territoriale
Il partito è organizzato sul territorio in unità denominate circoli. Per la costituzione di un circolo sono necessari almeno 10 (dieci) iscritti. La base territoriale del circolo è costituita dal comune o (dove prevista) dalla circoscrizione del comune. La costituzione del circolo territoriale è approvata dal Coordinatore regionale entro venti giorni dalla comunicazione. In mancanza di risposta, il circolo si intende regolarmente costituito.
Nei comuni ove siano costituiti due o più circoli viene eletto dal Congresso comunale un Coordinatore comunale che promuove ed indirizza l’attività politica sul territorio. Possono altresì costituirsi, in ambito provinciale, con un numero minimo di dieci iscritti, circoli tematici fondati su specifici interessi politico-sociali, professionali e culturali. La costituzione del circolo tematico è approvata dal Coordinatore regionale, secondo le modalità previste per i circoli territoriali. Patto Italia favorisce l’autonomia organizzativa locale.
Articolo 5 – Presidente nazionale
Il Presidente nazionale rappresenta il partito, ne ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, con ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazioni per il buon fine delle attività del partito; egli ne promuove e dirige l’azione politica. E’ eletto dal Congresso e, in sede di costituzione del Partito, dall’Assemblea costituente. Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza e la Segreteria Nazionale.
Articolo 6 – Assemblea nazionale
L’Assemblea nazionale determina le linee dell’azione politica del partito. Ne fanno parte di diritto i componenti la Segreteria nazionale, i Coordinatori regionali, i Coordinatori provinciali, il Presidente e i componenti la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Ne faranno, altresì, parte cento membri, scelti tra personalità del mondo della cultura, della scienza, dell’economia e dell’associazionismo ed esponenti del Partito, che l’Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti, coopterà, su proposta del Presidente del Partito, nella prima riunione utile. Il Presidente dell’Assemblea nazionale è eletto su proposta del Presidente del partito.
Articolo 7 – Organi di coordinamento
Gli organi diversi dall’Assemblea Nazionale e dal Presidente sono: a) l’Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte di diritto il vicepresidente, il coordinatore nazionale, il segretario Amministrativo, il Presidente dell’Assemblea Nazionale ed eventuali ulteriori componenti nominati dal Presidente. Compito dell’Ufficio di Presidenza è coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni; b) il Vicepresidente, nominato dal Presidente con ogni e qualsivoglia delega rappresentativa o direttiva del Partito. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato stabilmente ad esercitare le sue funzioni, il Vicepresidente esercita tutti i poteri e gode di
tutte le prerogative statutarie del Presidente. In caso di impossibilità per autosospensione il presidente può comunque sostituire il vicepresidente. c) il Coordinatore Nazionale, Nominato dal Presidente, con funzioni di coordinamento delle strutture centrali e territoriali del Partito; d) la Segreteria Nazionale, composta da un numero massimo di venti membri nominati dal Presidente tra persone che non ricoprono cariche elettive elabora proposte di indirizzo politico che vengono sottoposte alla ratifica dell’assemblea nazionale; e) il Segretario amministrativo, nominato dal Presidente, il quale sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento politico in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche; provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente. Predispone il bilancio preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente; redige il bilancio consuntivo corredato da propria relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale. Il Segretario amministrativo può, sia in via continuativa che per particolari specifiche operazioni, avvalersi della collaborazione di coadiutori e consulenti rendendosi responsabile dell’operato degli stessi; f) i Coordinatori regionali, nominati dal Presidente, che sovrintendono all’organizzazione politica del partito sul piano territoriale, fino alla convocazione dei congressi regionali. I Coordinatori regionali costituiscono i Coordinamenti regionali e propongono al Presidente la nomina dei Coordinatori provinciali. g) i Coordinatori provinciali, che sovrintendono all’organizzazione politica del partito in ambito provinciale, fino alla convocazione dei congressi provinciali; h) in caso di pluralità di Circoli in un medesimo territorio comunale, qualora lo ritenga opportuno, e sino alla celebrazione del Congresso comunale, il Coordinatore provinciale competente per territorio può individuare un Coordinatore comunale con i compiti previsti dall’art. 4.
Articolo 8 – Assemblee di circolo e congressi comunali, provinciali e regionali
Le assemblee di circolo e i congressi comunali, provinciali e regionali si svolgono con scadenza triennale, secondo le norme definite dallo Statuto e i regolamenti approvati dall’Assemblea nazionale.
Articolo 9 – Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è convocato entro due anni dall’Assemblea costituente nazionale. Ad esso, a regime, spettano i poteri statutari esercitati, in prima istanza, dall’Assemblea costituente e conferiti, in via transitoria, all’Assemblea nazionale.
Articolo 10 – Gli organi disciplinari
Sono Organi disciplinari e di garanzia di Patto Italia: a) la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri; b) le Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri;
Articolo 11 – Azione disciplinare
Si procede disciplinarmente a carico dell’iscritto: a) che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto, dai regolamenti e dal Codice Etico b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell’onore, della dignità e del decoro personale; L’azione disciplinare è promossa dal Presidente Nazionale o dal Coordinatore Provinciale mediante deferimento alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, alla quale è trasmessa contemporaneamente relazione sui fatti e motivi che la determinano. Del deferimento con la contestazione degli addebiti specifici deve essere fatta comunicazione con lettera raccomandata, nel termine di 10 giorni, all’interessato, che ha facoltà di produrre scritti e documenti a sua difesa entro i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione e di chiedere di essere ascoltato di persona La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri adotta le sue decisioni nel termine di quattro mesi dal giorno della ricezione del deferimento. I componenti dell’Assemblea Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo possono essere deferiti soltanto dal Presidente Nazionale che ha facoltà di adottare, in attesa di ratifica di cui al successivo comma e della decisione definitiva, provvedimenti cautelari immediati con effetti sospensivi da ogni attività politica e di divieto di frequentare le sedi del Movimento politico. Nei casi di cui al precedente comma il deferimento è comunicato all’Assemblea Nazionale nella prima riunione successiva al deferimento stesso. Il Presidente dell’Assemblea può consentire un intervento a favore e uno contro. Decorso inutilmente tale termine o difettando la notifica nel termine stesso, il provvedimento disciplinare si estingue.
Gli organi legittimati al deferimento ai sensi del precedente articolo possono disporre provvedimenti cautelari immediati compresa la sospensione provvisoria da ogni attività politica, che comporta anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento politico fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha facoltà di revocare la sospensione cautelativa sia su ricorso del deferito da presentare nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deferimento, sia per propria autonoma e motivata iniziativa. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti: a) censura; b) sospensione a tempo determinato fino ad un anno; c) sospensione a tempo indeterminato; d) espulsione. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) sono inflitte per mancanze disciplinari che non escludono il ravvedimento. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, avuta notizia del deferimento, affida l’istruzione del procedimento disciplinare alla Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri competente per territorio. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri può, per gravi e comprovati motivi, avocare alla Commissione Centrale ovvero a uno o più componenti della stessa l’istruttoria di competenza della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, esaurita l’istruttoria, nomina il relatore per la trattazione del procedimento. Ove l’iscritto sia sottoposto a procedimento penale per reato infamante la Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri, nelle more della decisione definitiva in sede giudiziaria, deve adottare la sospensione provvisoria a tempo indeterminato. La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri è eletta dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da un Presidente, da due Vicepresidenti, e da sei membri.
Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può deliberare con la presenza di almeno otto dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. La Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri eletta dal Congresso Provinciale e composta da un Presidente e da 4 membri, i quali non possono ricoprire alcuna altra carica nell’organigramma nazionale. Essa ha il compito di procedere agli atti istruttori (audizione del deferito, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti, ecc.) espletando l’incarico nel termine di 45 giorni, e di rimettere alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri gli atti comprendenti anche il parere circa il provvedimento da adottare nel procedimento disciplinare. Nei casi di urgenza o necessità, il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri ha la facoltà di adottare provvisoriamente a carico di iscritti deferiti le sanzioni con obbligo di riferire senza indugio alla Commissione Centrale per il compimento della istruttoria e la definitiva decisione. Il Presidente è tenuto a comunicare immediatamente con lettera raccomandata r.r. o altro mezzo anche telematico con prova di ricezione le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri al deferito, al Presidente Nazionale e al Presidente Provinciale che provvede alla immediata pubblicazione ed alla esecuzione del provvedimento. Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente. Le decisioni della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inappellabili, il tutto nei limiti imposti dalla Legge. I componenti della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri sono inamovibili e rimangono in carica fino all’elezione della Assemblea Nazionale eletta dal successivo Congresso Nazionale. Sono rieleggibili e decadono per deliberazione dell’Assemblea Nazionale su segnalazione del Presidente della Commissione stessa, dopo tre assenze non giustificate da seri e documentati motivi. Il Presidente della Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri procede alla sostituzione dei componenti delle Commissioni Provinciali di Garanzia e dei Probiviri che per qualunque ragione vengano a mancare. La sostituzione può essere pronunciata anche in caso di temporaneo allontanamento o di temporanea prolungata inattività del componente senza giustificato motivo.
La Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri delibera sulla istanza di riammissione al Partito degli iscritti espulsi o sospesi a tempo indeterminato previo parere motivato del Presidente Nazionale. L’iscritto Patto Italia nell’impegnarsi a rispettare, senza alcuna riserva, le norme del presente Statuto e dei rispettivi regolamenti, accetta, quale clausola compromissoria, la giurisdizione domestica degli organi interni del Partito nei modi e nei termini indicati negli articoli precedenti. Ogni controversia tra gli iscritti per questioni relative alla vita associativa o tra essi e il Partito è devoluta in via esclusiva alla Commissione Centrale di Garanzia e dei Probiviri che agirà e deciderà come arbitro irrituale nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e comunque nei limiti di Legge.
Articolo 12 Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli appartenenti al Partito che risultino iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito a norma del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio resta in carica sino al suo rinnovo, che deve avvenire nella prima riunione utile dell’Assemblea Nazionale. Il Collegio esamina la gestione amministrativa, controlla i bilanci preventivi e consuntivi, predispone proprie relazioni cha sottopone all’Assemblea Nazionale in sede di approvazione dei medesimi. Il Collegio dei revisori dei Conti, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente e del Segretario Amministrativo, può promuovere e curare l’attuazione della certificazione del bilancio consuntivo del Movimento politico da parte dei Società di revisione autorizzata a norma del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.
Articolo 13 Scioglimento
L’estinzione o scioglimento dell’associazione politica è deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dall’Assemblea Nazionale. Il patrimonio residuo dell’Associazione, risultante dalla fase di liquidazione, è devoluto, ad altro o altri enti, preferibilmente con finalità analoghe a quelle dell’associazione, che saranno individuati e indicati nella medesima delibera di cui al primo periodo del presente articolo.
Articolo 14 Fondi
Il fondo comune è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi volontari.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di Legge vigenti.